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LA PAROLA ALLA DIFESA
A proposito di banche
a cura dello studio legale Palumbo di Perugia

Una recente sentenza della Cassazione (nr. 2387 del 18.9.08) ci consiglia di ricordare ai lettori, titolari di un conto corrente bancario, alcuni suggerimenti dettati dalla legge e di cui si ha solo parziale conoscenza “forse” per “sentito dire”.
Il Codice Civile all’art.lo 1832 stabilisce che la mancata contestazione dell’estratto conto da parte del correntista nel termine pattuito, ne comporta l’approvazione. La contestazione inoltre non deve essere generica ma specifica, non potendosi riferire genericamente all’insieme della movimentazione del conto corrente. Il termine per contestare il conto è quello stabilito (leggere bene tutto ciò che si firma all’apertura di un conto corrente) o altrimenti congruo secondo le circostanze. Comunque ricordatevi sempre, che non si può impugnare l’estratto conto passati sei mesi dalla data di ricezione relativa alla liquidazione di chiusura. Dopo tale termine non c’è più niente da fare.
Spesso quando si riceve l’estratto conto si mette da parte rinviando l’esame dello stesso ad un tempo successivo e poi ci si accorge che il tempo è fatalmente trascorso per qualsiasi contestazione.
Ma c’è di più. La mancata contestazione da parte del correntista produce i suoi effetti anche nei confronti del fideiussore del conto che non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quell’estratto conto se fosse chiamato in giudizio.
Occhio dunque quando si apre un conto corrente e “tutti e due gli occhi” quando lo si garantisce.

 

 
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by Consulting s.r.l. 2006