| a cura dello studio legale Palumbo di
Perugia
Una recente sentenza della
Cassazione (nr. 2387 del 18.9.08) ci consiglia di ricordare ai lettori,
titolari di un conto corrente bancario, alcuni suggerimenti dettati dalla
legge e di cui si ha solo parziale conoscenza “forse” per “sentito dire”.
Il Codice Civile all’art.lo
1832 stabilisce che la mancata contestazione dell’estratto conto da parte
del correntista nel termine pattuito, ne comporta l’approvazione. La contestazione
inoltre non deve essere generica ma specifica, non potendosi riferire genericamente
all’insieme della movimentazione del conto corrente. Il termine per contestare
il conto è quello stabilito (leggere bene tutto ciò che si
firma all’apertura di un conto corrente) o altrimenti congruo secondo le
circostanze. Comunque ricordatevi sempre, che non si può impugnare
l’estratto conto passati sei mesi dalla data di ricezione relativa alla
liquidazione di chiusura. Dopo tale termine non c’è più niente
da fare.
Spesso quando si riceve
l’estratto conto si mette da parte rinviando l’esame dello stesso ad un
tempo successivo e poi ci si accorge che il tempo è fatalmente trascorso
per qualsiasi contestazione.
Ma c’è di più.
La mancata contestazione da parte del correntista produce i suoi effetti
anche nei confronti del fideiussore del conto che non può sollevare
contestazioni in ordine alla definitività di quell’estratto conto
se fosse chiamato in giudizio.
Occhio dunque quando si
apre un conto corrente e “tutti e due gli occhi” quando lo si garantisce.
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